CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2024-2025 E RAVVEDIMENTO SPECIALE 2018-2022
Accettazione della proposta entro il 31 ottobre 2024
Entro il prossimo 31 ottobre i soggetti ISA (società, imprese individuali o attività professionali) sono chiamati a decidere se aderire alla proposta di concordato preventivo biennale 2024-2025 (o solo 2024 per i contribuenti forfetari), oppure ignorarla.
Il D.L. Omnibus (113/2024) ha concesso la possibilità di aderire ad una sanatoria (ravvedimento speciale) per le annualità dal 2018 al 2022, ma solo a coloro che aderiranno al concordato preventivo biennale, con esclusione dei forfetari.
Dalle simulazioni fatte sulla stampa specializzata, per i soggetti con voto ISA pari o superiore a 8 si preannuncia un versamento minimo di 1.000 per ciascuna annualità. Si tratta di simulazioni che dovranno essere verificate da conteggi puntuali in base alle categorie merceologiche.
Ravvedimento speciale 2018-2022
Si accede al ravvedimento speciale accettando il patto fiscale 2024-2025 entro il 31 ottobre p.v. con l’invio del modello Redditi.
La sanatoria forfettizza l’integrazione del reddito (d’impresa o di lavoro autonomo) in una % variabile in funzione dell’affidabilità ISA del soggetto nelle annualità che intende bonificare; non è quindi tarato sulle aliquote effettive di tassazione (Irpef, addizionali, Ires), ma sull’incidenza di un’imposta sostitutiva predeterminata, ulteriormente ridotta del 30% per le annualità Covid 2020-2021.
Il ravvedimento speciale andrà poi concretizzato versando l’imposta sostitutiva entro il 31 marzo 2025 o almeno la prima rata mensile (se ne potranno fare fino a 24), calcolata sulla base delle pagelle fiscali ISA, nel seguente modo:
- 5% per i soggetti con punteggio ISA pari a 10;
- 10% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore ad 8 e inferiore a 10;
- 20% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8;
- 30% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6;
- 40% per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4;
- 50% per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.
Il termine non è troppo ravvicinato, ma potrebbe far comodo affrettarsi, perché la sanatoria per una o più annualità non avrà effetto se il pagamento arriverà dopo la notifica di verbali, schemi d’atto di accertamento o atti di recupero di crediti inesistenti.
Con uno specifico provvedimento delle Entrate, saranno stabiliti i termini e le modalità di comunicazione delle opzioni per l’adesione, fermo restando che l’operazione si perfeziona versando le imposte sostitutive (redditi e Irap) in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 31 marzo 2025. In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona solo con il pagamento di tutte le rate.
Da lunedì 14 p.v. nei cassetti fiscali dei soggetti interessati, sarà disponibile una tabella con i dati di base e il calcolo dell’imposta sostitutiva con cui si potranno sanare i conti con il Fisco relativi agli anni 2018-2022.
Effetti del concordato preventivo biennale 2024-2025 (o solo 2024 per forfetari)
Il primo effetto in caso di adesione è che in caso di maggiori o minori redditi effettivi nel periodo concordato, tali importi non rileveranno ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’Irap ma, al più, rileveranno solo ai fini Iva. Pertanto l’accettazione da parte del contribuente della proposta impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato.
L’accettazione della proposta da parte dei soggetti di cui agli artt. 5 (redditi prodotti in forma associata), 115 e 116 Tuir (redditi prodotti in trasparenza fiscale), obbliga al rispetto della medesima anche i soci o gli associati.
Nei confronti dei contribuenti che aderiscono trovano applicazione una serie di vantaggi:
a) non possono essere effettuati gli accertamenti previsti dall’art. 39 del D.P.R. 600/1973: si tratta delle rettifiche analitiche, analitiche induttive (art. 39, co. 1, let. d) e induttive (art. 39, co. 2);
b) non rileva il risultato di affidabilità fiscale effettivamente conseguito dagli ISA, ma sono automaticamente riconosciuti i benefici premiali con il punteggio massimo di affidabilità fiscale (10/10), che sono:
1. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente alle singole imposte dirette e all’Irap e non superiore a 70.000 euro annui per compensazioni o rimborso annuale del credito Iva;
2. esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione o rimborso del credito Iva infrannuale per un importo non superiore a 70mila euro annui, maturato nei primi tre trimestri;
3. esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
4. esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici di cui all’art. 39, co. 1, let. d), secondo periodo, del D.P.R. 600/1973 e all’art. 54, co. 2, secondo periodo, del D.P.R. 633/1972;
5. anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sia ai fini delle imposte sui redditi, che Iva;
6. esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 39 del D.P.R. 600/1973, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Il decreto correttivo ha previsto inoltre che sul maggior reddito concordato nel 2024 e 2025 rispetto al 2023, gli incrementi vengono tassati in maniera agevolata, con applicazione di un’imposta sostitutiva che varia dal 10% al 15% a seconda del risultato ISA conseguito per il 2023; per i forfettari l’imposta sostitutiva sugli incrementi è del 10%, ridotta al 3% per i primi 5 anni di attività.
In caso di perdite fiscali (pregresse riportate oppure derivanti da partecipazioni in società), queste possono essere utilizzate per abbattere il reddito concordato, fermo restando che il reddito assoggettato a imposizione non può essere inferiore a 2.000 euro.
L’adesione non ha effetti sull’Iva e nei confronti dei contribuenti che vi aderiscono, il Fisco potrà comunque continuare ad effettuare gli accertamenti in materia di Iva.
Per i contributi Inps dovuti da artigiani/commercianti/gestione separata, rilevano i redditi da adesione e non quelli maggiori o minori conseguiti. Per le Casse di previdenza sembra valere la regola generale per cui se il reddito effettivo sarà inferiore a quello concordato, la contribuzione andrà assolta sulla base del reddito concordato; se il reddito effettivo supererà quello concordato, il contribuente potrà decidere se pagare i contributi sul reddito concordato (più basso) o su quello effettivo (più alto). Ogni Cassa potrà comunque assumere una decisione in autonomia.
Nei periodi oggetto di concordato, restano fermi gli ordinari obblighi fiscali, contabili e dichiarativi.
A fronte di questi vantaggi è prevista l’intensificazione dell’attività di controllo nei confronti dei contribuenti che NON hanno aderito al concordato preventivo biennale o ne decadono.
Soggetti interessati
Possono accedere al concordato preventivo biennale:
- gli esercenti attività d’impresa (ditte individuali e società);
- gli esercenti arti e professioni;
che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sul periodo d’imposta 2023 (soggetti ISA), incluse le persone fisiche che aderiscono al regime forfetario (art. 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014).
La durata del concordato è differenziata come segue:
- per i soggetti ISA: il concordato si applicherà sui periodi di imposta 2024 e 2025;
- per i contribuenti in regime forfettario: il concordato è introdotto in via sperimentale per il solo 2024.
Condizioni di accesso e cause di esclusione
Le condizioni ostative sono classificabili nei seguenti raggruppamenti:
prima tipologia
1. presenza di debiti maturati in anni precedenti riferiti a tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate o a debiti contributivi. I debiti devono essere definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione. La causa viene meno in caso di, entro i termini di adesione, estinzione dei debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore a 5.000 euro. Non concorrono alla determinazione della soglia, i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non ricorrano cause di decadenza dei relativi benefici. Per quanto riguarda gli atti impositivi conseguenti ad attività di controllo non rilevano, ad esempio, gli atti che al 31 dicembre sono stati oggetto di uno degli istituti definitori del D.Lgs. 218/1997 oppure di una definizione agevolata ai sensi dell’articolo 1, commi da 186 a 202, L. 197/2022, che abbiano in corso un regolare pagamento rateale. Per le società, non rilevano i debiti tributari presenti in capo ai soci (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
2. mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno 1 dei 3 periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo a effettuare tale adempimento (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari);
3. condanna per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000 (reati penal-tributari), dall’articolo 2621, cod. civ. (false comunicazioni sociali), dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1, c. p. (reati di riciclaggio), commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato (condizione prevista per contribuenti ISA e forfetari).
seconda tipologia
aver conseguito nel 2023, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).
terza tipologia
sono preclusi dalla possibilità di accedere al concordato i soggetti che nel 2024 hanno realizzato una delle seguenti ipotesi:
1. adesione al regime forfetario (condizione prevista per i soli contribuenti ISA);
2. per le società o enti, aver posto in essere operazioni di fusione, scissione, conferimento (e cessione di ramo di azienda) nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, ovvero, per le società o associazioni di cui all’articolo 5, Tuir, il fatto di essere interessate da modifiche della compagine sociale (condizione prevista per i soli contribuenti ISA).
Qualora il contribuente forfettario abbia superato la soglia di 85.000 euro nel 2023, con conseguente uscita dal regime dal 2024, non può applicare il concordato né con le regole dei forfettari, né con quelle dei soggetti ISA.
Verifica e calcolo i Clienti dello Studio
Ai Clienti dello Studio sono state verificate le condizioni di ammissibilità al nuovo istituto e sono state inviate via mail le proposte con i conteggi elaborati dall’Agenzia Entrate.
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09/10/2024